Comunicazione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 (c.d. annullamento “parziale”).
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Il Comitato di Gestione dell’ EBAT-FIMI di Catanzaro, decide di non ADERIRE alla rottamazione delle cartelle e che i crediti in essere, come previsto delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 (c.d. annullamento “parziale”).
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